“La totalità del mio residuo patrimonio realizzabile dovrà essere utilizzata nel modo seguente: il capitale, dai miei esecutori testamentari impiegato in sicuri investimenti, dovrà costituire un fondo i cui interessi si distribuiranno annualmente in forma di premio a coloro che, durante l’anno precedente, più abbiano contribuito al benessere dell’umanità.
Detto interesse verrà suddiviso in cinque parti uguali da distribuirsi nel modo seguente: una parte alla persona che abbia fatto la scoperta o l’invenzione più importante nel campo della fisica; una a chi abbia fatto la scoperta più importante o apportato il più grosso incremento nell’ambito della chimica; una parte alla persona che abbia fatto la maggior scoperta nel campo della fisiologia o della medicina; una parte ancora a chi, nell’ambito della letteratura, abbia prodotto il lavoro di tendenza idealistica più notevole; una parte infine alla persona che più si sia prodigata o abbia realizzato il miglior lavoro ai fini della fraternità tra le nazioni, per l’abolizione o la riduzione di eserciti permanenti e per la formazione e l’incremento di congressi per la pace.”
Alfred Bernhard Nobel
CAI – Centro Allarme Interbancaria
La Centrale d’Allarme Interbancaria (CAI) è l’Archivio informatizzato degli assegni e
delle carte di pagamento irregolari, istituito presso la Banca d’Italia ai sensi della legge
205/99 (G.U. n. 149 del 28.6.1999), del d.lgs. n.507/99 (S.O. n.233/2 alla G.U. n.306 del
31.12.1999). Il quadro di riferimento è completato dal regolamento del Ministero della
Giustizia – d.m. 7 novembre 2001 n.458 (G.U. n.3 del 4-1-2002) e dal regolamento della
Banca d’Italia del 29 gennaio 2002 (G.U. n.27 del 1-2-2002) e dal provvedimento di
concessione del Governatore del 15 marzo 2002 (G.U. n.68 del 21-3-2002), che ne ha
affidato la gestione alla Società Interbancaria per l’Automazione s.p.a. (SIA).
Ai sensi dell’art.12 del citato regolamento vengono resi pubblici i dati non nominativi degli assegni bancari e postali di cui è stato denunciato il furto o lo smarrimento nonché di quelli emessi in difetto di autorizzazione o risultati senza provvista ovvero non restituiti alle banche e agli uffici postali dopo la revoca dell’autorizzazione ad emettere assegni.
Bail in
“La traduzione letterale di “to bail” è “far rilasciare su cauzione”, mentre se aggiungiamo una piccola proposizione il significato corrente diviene “per salvare”: se la […]
Tassi soglia, come far valere i propri diritti
Il Tasso Soglia Usura è stabilito dalla legge, che lo definisce “il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari”.
La Banca d’Italia chiede alle banche e agli intermediari finanziari una rilevazione periodica, a cadenza trimestrale, del TEG – Tasso Effettivo Globale (cioè della loro remunerazione) applicato alla clientela, indicando quali operazioni considerare e quali no, quali spese inserire e quali no, per classi di categoria omogenee.
Da tale rilevazione per ognuno dei trimestri indicati risulterà un TEGM – Tasso Effettivo Globale Medio per categoria di operazione omogenea.
La rilevazione verrà comunicata dalla Banca d’Italia al MEF che provvederà alla pubblicazione periodica in Gazzetta Ufficiale. Il Tasso Soglia Usura si calcolerà aggiungendo uno spread al TEGM.
Questa percentuale, di per se variabile, sarà il limite invalicabile che determina il tasso di usura oltre il quale si cade nell’illegalità!
Fonte: Luigi Pirro
Anatocismo bancario
L’anatocismo (dal greco ἀνατοκισμός anatokismós, composto di ανα- «sopra, di nuovo» e τοκισμός «usura»)[1] nel linguaggio bancario è la produzione di interessi (capitalizzazione) da altri interessi scaduti e non pagati, su un determinato capitale.
Nella prassi bancaria tali interessi vengono definiti composti.
Esempi di anatocismo sono il calcolo dell’interesse attivo su un conto di deposito o il calcolo dell’interesse passivo di un mutuo.
L’art.1283 del Codice Civile sull’anatocismo recita che “in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”.
La gestione dell’IVA, un aspetto.
Perché l’imposta sul valore aggiunto possa essere applicata devono sussistere tre presupposti detti oggettivo, soggettivo e territoriale. Il presupposto oggettivo è che si realizzino cessioni di beni o prestazioni di servizi. Quello soggettivo è che queste cessioni e prestazioni siano effettuate da soggetti che svolgono abitualmente attività di impresa o di lavoro autonomo. Il presupposto territoriale è che queste operazioni avvengano all’interno del territorio dello Stato.
Le operazioni escluse sono quelle a cui manca uno dei presupposti fondamentali.
Le operazioni esenti sono quelle per cui, pur esistendo tutti i presupposti appena indicati, la legge prevede che su quelle l’imposta non venga pagata. Sono ad esempio le prestazioni sanitarie, quelle didattiche ed educative e altre prestazioni di utilità sociale. E i servizi di credito, quelli finanziari e quelli assicurativi.