Blockchain, Criptoattività, Definizione dell’attività di Miner e Staker – Classificazione e tassazione dei redditi così prodotti

Il lavoro proverà a sviluppare una definizione condivisa delle attività di Miner e Staker al fine di qualificare correttamente i redditi prodotti da tali attività per poi individuare, in sede di dichiarazione dei redditi, la tassazione da applicare.

Premessa

La funzionalità delle criptovalute è data dall’ algoritmo di consenso il cui obbiettivo è mettere in sicurezza il network utilizzato per effettuare le varie operazioni.

Tra i vari algoritmi di consenso i più conosciuti sono il POW – Proof of Work, (prova di forza o attività di miner) ed il POS – Proof of Stake, (prova di partecipazione o attività di staker).

Facciamo un passo indietro

La definizione di criptoattività viene data dall’OCSE, l’ Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, in “Taxing Virtual Currencies: An Overview of Tax Treatments and Emerging Tax Policy Issues” del 12 ottobre 2020. Tale termine “è comunemente usato per riferirsi a tipi di attività finanziarie digitali che si basano sulla Distributed Ledger Technology (DLT) e sulla crittografia”.

Il Gruppo della Banca mondiale definisce la DLT come un approccio innovativo e in rapida evoluzione per la registrazione e la condivisione di dati attraverso più archivi (ledger, registri), che hanno ciascuno gli stessi identici record di dati e sono collettivamente mantenuti e controllati da una rete distribuita di server informatici, chiamati nodi (Banca mondiale, 2019).

Questa tecnologia permette ai partecipanti della rete di registrare e condividere transazioni e dati in modo sincronizzato e decentralizzato. Il vantaggio principale è che le transazioni tra i partecipanti della rete non necessitano obbligatoriamente di un intermediario o di una parte centrale per essere elaborate (Houben e Snyers, 2018).

 La blockchain è un tipo specifico di DLT, che sta alla base di molte applicazioni diverse, tra cui molte delle valute virtuali, come il Bitcoin. “É un’articolata e complessa struttura di dati utilizzata in alcuni registri distribuiti che memorizza e trasmette i dati in pacchetti chiamati <blocchi>, collegati tra loro in una <catena> digitale. Le blockchain utilizzano metodi crittografici e algoritmici per registrare e sincronizzare i dati attraverso una rete in modo immutabile” (Houben e Snyers, 2018).

Le DLT hanno a disposizione diversi meccanismi di consenso per convalidare qualsiasi nuova operazione o transazione che si verifichi sulla rete.

I meccanismi di consenso più comunemente utilizzati sono: – il sistema “proof-of-work” che si basa su equazioni matematiche, solitamente difficili da risolvere ma le cui soluzioni possono essere facilmente verificate. La soluzione del problema matematico comporta sforzi di calcolo – che si traducono in un elevato consumo di energia, per cui ogni validatore (chiamato ‘miner’) effettua calcoli per verificare la transazione e condividere i propri risultati con la rete, lavorando su base competitiva, poiché una ricompensa viene accreditata al miner che trova per primo la soluzione.

Il sistema proof-of-stake assegna agli utenti quote di diritti di convalida in base alla partecipazione che hanno nella blockchain. In un sistema di questo tipo, i validatori non sono chiamati miner, ma ‘forger’ o ‘staker’ (….)”.

In mancanza di una puntuale disciplina fiscale, a livello interno ed unionale, ma anche di interventi giurisprudenziali nel merito, che definiscano una classificazione giuridica di tali attività, viene in soccorso l’attività interpretativa svolta dall’Agenzia delle Entrate, contenuta nelle Risposte fornite agli interpelli presentati da contribuenti interessati.

Le Risposte dalle quali si evince la natura dei redditi prodotti dalle attività in esame, e la loro probabile qualificazione, sono elencate nelle fonti.

Vengono volutamente tralasciati:

1-  il trattamento fiscale applicabile alle società che svolgono attività di servizi relativi a monete virtuali, oggetto della Risoluzione nr 72/E del 02/09/2016;

2-  l’applicazione dell’imposta sostitutiva, sui redditi realizzati in virtù della cessione di valute virtuali ai sensi dell’art. 24-bis del DPR 917/86 (Opzione per l’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia), oggetto della Risposta AdE nr 397/2022; infine

3-  la detenzione di valute virtuali in digital wallet con possesso di chiavi private- obblighi di monitoraggio, oggetto della Risposta nr 788/2021

Conclusione pacifica della premessa è la distinzione tra coloro che effettuano operazioni di acquisto e vendita di moneta virtuale, coloro che, nell’ambito della propria attività, vengono pagati con moneta virtuale e coloro che “effettuano delle prestazioni” affinché venga garantito il sistema di funzionalità e garanzia delle criptovalute attraverso gli algoritmi di consenso PoW (proof of Work) e PoS (Proof of Stake).

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Attività di mining e trattamento fiscale

Il Proof-of-Work è l’algoritmo di consenso originale di una Blockchain, utilizzato per confermare le transazioni e produrre nuovi blocchi alla catena.

Con il PoW i minatori competono l’uno contro l’altro per completare le transazioni e il “vincitore” si vede poi riconoscere una ricompensa sotto forma di Fee o Block reward – conferita, ovviamente, in moneta virtuale.

L’attività di mining non consiste nella creazione di monete digitali e meno che mai può essere confusa con l’attività di trader, bensì è una complicata procedura di verifica, generata sfruttando la potenza di calcolo di un computer.

Il processo di estrazione delle criptomonete si basa sulla ricerca di soluzioni che il miner cerca di trovare. L’ algoritmo di risoluzione è inteso come un procedimento che prevede la creazione delle eventuali soluzioni che condurranno alla stringa hash corretta.

Tecnicamente il computer riceve un’informazione numerica da un altro sistema o dalla rete e, attraverso milioni di calcoli, elabora la probabile soluzione che riconduce all’hash che verifica l’operazione.

Nel momento in cui questa viene trovata, il server confermerà l’approvazione. In questo caso non solo il blocco sarà definitivamente chiuso, ma al miner verrà dato in pagamento un certo numero di criptomonete come contributo al funzionamento del sistema.

Il miner può decidere di operare in autonomia (collegandosi direttamente alla blockchain di riferimento dell’algoritmo che esso intende minare) oppure di aderire a un pool miners, aggregati per aumentare la capacità di calcolo e la probabilità di risoluzione dell’algoritmo.

In entrambi i casi, ed in virtù della tecnologia distribuita connotata dall’assenza di un soggetto che possa essere considerato quale committente di prestazioni di servizio, l’assenza di contratti, di collaborazione, di prestazione di sevizi, rende oggettivamente impossibile identificare il committente.

Il miner utilizza, o mette a disposizione del mining pool, la sua potenza di calcolo per lo “scavo” (i.e. estrazione) di una criptovaluta o altro e registra le transazioni in un “blocco” per poi trasferirlo nella ” blockchain”, che è una sorta di registro pubblico, accessibile dagli utenti del network/sistema/rete. I miners sono in genere ricompensati – direttamente o per il tramite del pool cui aderiscono – dal sistema/network/rete che si autogestisce, tramite l’assegnazione di criptovalute, e solo quando per primi ottengono la convalida di un blocco. Tuttavia lo svolgimento dell’attività di validazione non è sufficiente a conferire al miner il diritto a un compenso, che spetta a chi arriva primo e salvo convalida del blocco.

Ciò premesso, anonima ed automatica modalità di remunerazione e, assenza di un servizio direttamente prestato dal miner a favore di un committente, determinato o determinabile, l’Agenzia delle Entrate ritiene il mining, caratterizzato dall’assenza di un legame sinallagmatico, fuori dal campo di applicazione dell’IVA con conseguente preclusione del relativo diritto alla detrazione dell’imposta assolta “a monte”

Colui che svolge attività di Mining presta la propria opera con l’obbiettivo di ottenere in cambio un corrispettivo specifico. Di conseguenza, se il miner opera in maniera abituale, professionale e organizzato, andrà qualificato come “imprenditore”. In ipotesi è richiesta l’apertura della partita iva e rimane la possibilità di svolgere tale attività sia individualmente che in forma associata, di persone o di capitali

Tassazione

Rinviando a successive considerazioni circa l’opportunità di svolgere tale attività in maniera abituale con la veste, fiscale e civile, di imprenditore,  il reddito prodotto da tale attività è sicuramente qualificabile come “Redditi diversi” , disciplinato dall’Art. 67 del DPR 917/1986 – TUIR.

Per una qualificazione più puntuale occorre considerare:

da un alto l’aleatorietà di produrre redditi e la velocità ovvero  “fortuna” di individuare, prima degli altri, il “nonce” [number that can only be used once(numero che può essere utilizzato una sola volta) – numero arbitrario utilizzato in crittografia all’interno dei cosiddetti protocolli di autenticazione]; e

dall’altro la “prova di forza” derivante da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.

Pertanto nell’ipotesi in cui la ricompensa assumesse la veste prevalente di premio, potrebbe essere attratto dalla lettera d) dell’art. 67 le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte nonché quelli attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali.

A cascata troverebbe applicazione l’art. 69, c. 1, del TUIR “Premi, vincite e indennità”: Fatte salve le disposizioni di cui al comma 1-bis, i premi e le vincite di cui alla lettera d) del comma l dell’articolo 67 costituiscono reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione.

In tal caso nessun costo è ammesso in deduzione e viene assoggettato a tassazione l’intero importo.

Nella seconda ipotesi, sebbene in costanza sia della mancanza di una relazione tra investimenti e (aleatori) ricavi che della costante, riservata e abituale organizzazione di risorse tecnologiche (hardware e software dedicato), se il corrispettivo venga riconosciuto per l’attività di calcolo ed elaborazione dei dati, questa potrebbe essere attratta dalla lettera l) i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere.

Attività di staking e trattamento fiscale

Il Proof of Stake prova di partecipazione, prevede un meccanismo di ricompensa per i “validatori” alla partecipazione del blocco successivo, che può essere definita sia Fee (tassa) o Block reward (Ricompensa del blocco) che di Commissione.

Nel dettaglio l’attività di staking consiste «nel processo utilizzato dalla blockchain delle criptovalute per raggiungere il consenso distribuito sulla generazione di un nuovo blocco attraverso il meccanismo di “PoS” (Proof-of-Stake), vale a dire un meccanismo algoritmico e criptografico che ricomprende tutte le operazioni informatiche volte a verificare la correttezza dei dati e, quindi, a registrare gli stessi nella relativa blockchain».

La partecipazione alla produzione e alla validazione di nuovi blocchi proposti da altri validatori, consiste nell’utilizzare le proprie cripto-valute come stake (blocco temporaneo); la piattaforma pone sulle stesse un “vincolo di indisponibilità” per il tempo necessario alla produzione e alla convalida dei blocchi della relativa blockchain.

Per cui nel periodo di durata del “vincolo di indisponibilità”, le cripto-valute rimangono depositate sul proprio wallet e la produzione/convalida di nuovi blocchi comporta una remunerazione in cripto-valute determinata dalla stessa blockchain, per il tramite della società che gestisce la piattaforma, decurtato di una percentuale che la piattaforma trattiene per le attività di validazione e per la messa a disposizione di tutta l’infrastruttura informatica (hardware e software) necessaria per effettuare lo staking e per semplificare l’interazione con la blockchain.

In sostanza tanto è possibile svolgere l’attività di validazione a condizione che venga “dato in prestito un bene (la moneta virtuale)”, temporaneamente indisponibile, fino a che le operazioni informatiche verifichino la correttezza dei dati e registrino gli stessi nel blocco di riferimento

La remunerazione che il detentore delle cripto valute riceve sono determinare più dal “vincolo di indisponibilità” che dalla partecipazione alle operazioni di verifica e conferma, sebbene la gradualità della partecipazione posso influenzare l’entità della remunerazione che come base ha le attività virtuali temporaneamente indisponibili.

Tassazione

Per tale motivo l’Agenzia delle Entrate ritiene che a tali proventi possa trovare applicazione l’art. 44 del TUIR Redditi da capitale, soggetto a ritenuta d’acconto nella misura del 26% a carico della Società italiana che detiene il wallet e accredita il compenso, ovvero a titolo di imposta ad opera del detentore le attività virtuale, in virtù del quale «gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l’impiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto».

La qualificazione di tali redditi come reddito di capitale è dato dall’esistenza di un qualunque rapporto attraverso il quale venga posto in essere “un impiego di capitale e quindi anche rapporti che non siano a prestazioni corrispettive ovvero nei quali il nesso di corrispettività non intercorra tra la concessione in godimento del capitale ed il reddito conseguito.”

#WalterTroisi

Se hai voglia di leggere,  ci sarà sicuramente qualcosa di interessante per te nell’indice.

Fonti:

Risposta AdE nr 437 del 2022 – Tassazione dei redditi derivanti dall’attività di staking di cripto-valute;

Risposta AdE nr 508 del 2022 – Attività di mining -trattamento ai fini delle imposte dirette e dell’IVA;

Risposta AdE nr 515 del 2022 – Attività di mining -trattamento ai fini delle imposte dirette e dell’IVA;

“Alcune riflessioni sui redditi da Mining da parte di persone fisiche” del Dottor Stefano Capaccioli;

“Riflessioni su alcuni temi controversi sulla disciplina IVA delle c.d. criptovalute” del  Dottor Roberto Scalia.

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