“Nessuno parla di più della libera impresa e, della concorrenza e del più capace che si fa strada dell’uomo che ha ereditato il negozio o la fattoria di suo padre.”
Charles Wright Mill
L’accettazione col beneficio d’inventario è un atto di volontaria giurisdizione con il quale l’erede, ai sensi dell’art. 484 del c.c., dichiara di accettare l’eredità evitando al tempo stesso la confusione del proprio patrimonio con quello del defunto.
Gli effetti, previsti dall’art. 490 del c.c , comporta che si ereditino tutti i crediti e che so possa riscuoterli mentre i debiti o i legati sono onorati e soddisfatti non oltre il valore del patrimonio ricevuto
La norma prevede che deve essere presentata una dichiarazione al notaio o a un cancelliere del Tribunale competente per la zona in cui si è aperta la successione.
Se presentata al Cancelliere
verrà inscritta nel Registro delle Successioni che si trova nello stesso
Tribunale, nel caso invece che ci si avvalga di un notaio è il professionista
che si incarica di trasmettere gli atti al Tribunale.
Entro un mese il Cancelliere deve provvedere alla trascrizione della
dichiarazione presso l’Ufficio dei Beni Immobili competente e tale trascrizione
consente all’erede di pagare i creditori e di soddisfare i legati.
E’ obbligatorio redigere un inventario dei beni facenti parte dell’eredità,
ciò può essere fatto prima o dopo l’accettazione.
Come funziona
Si deve:
- Fissare un appuntamento con il notaio o il cancelliere;
- Presentare il certificato di morte (ci si può anche avvalere dell’autocertificazione in caso di parentela diretta o per il coniuge);
- Certificare la residenza del defunto (certificato di residenza storico);
- Presentare codice fiscale e carta d’identità sia del defunto sia degli eredi; infine
- Rilasciare la propria volontà al Cancelliere del Tribunale.
L’inventario
Prima o dopo aver reso la dichiarazione di accettazione beneficiata l’erede è tenuto alla compilazione dell’inventario, un’operazione contabile che permette di conoscere le attività e le passività che fanno parte del patrimonio ereditato e l’inventario deve essere redatto dal notaio o dal Cancelliere del Tribunale entro tre mesi dalla data in cui ha appreso di essere divenuto erede o da quando è stata aperta la successione.
Se l’erede non è in possesso dei beni del defunto diventa per lui difficoltoso poter redigere un inventario, quindi la legge prevede che abbia dieci anni di tempo per rendere la dichiarazione di accettazione con il beneficio di inventario.
Qualora, nel tempo, dovesse presentarsi la necessità di alienare o disporre dei beni caduti in successione è necessario presentare istanza al Giudice delle successioni,
Una volta redatto
il documento vi sono quaranta giorni di tempo per l’erede per decidere se
accettare o meno, qualora accetti egli diventa in pratica amministratore
del patrimonio del defunto e si impegna ad amministrarlo nell’interesse suo e
di quello dei creditori e dei legatari.
Una volta pagati i debiti e aver assolto ai legati l’erede è libero di disporre
di quanto rimasto come meglio crede e non viene considerato responsabile
per eventuali cifre che non siano state versate.
Si perde il diritto di accettare un’ eredità con il beneficio di inventario quando:
- si sia provveduto alla vendita di beni facenti parte del patrimonio del de cuius senza autorizzazione;
- si siano rese dichiarazioni infedeli per quel che riguarda la redazione dell’inventario;
- si siano volutamente omesse alcune voci, infine
- si omette di seguire in tutto in parte la procedura prevista dalla legge.
Costi:
- 3 marche da bollo da 16€;
- 1 marca da bollo da 11,54€;
- marca da 11,54€ per il rilascio entro 5 giorni della copia dell’atto, da 32,62€ per il rilascio a vista.
Subito dopo l’atto, poi, bisogna effettuare il versamento per trascrizione da 294€ con il modello F23 da ritirare in Banca o presso gli Uffici Postali.
Per la redazione dell’inventario, inoltre, ci sarà da pagare un contributo unificato di 98€, nonché una marca da bollo da 27€.
- Compenso del Professionista
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