“Questo è il segreto dell’ospitare. Far sentire i tuoi ospiti benvenuti e a casa propria. Se lo fai onestamente, il resto prende cura di se stesso.” Barbara Hall
Il B&B si caratterizza, nell’attuale panorama turistico afferente alla ospitalità turistica, come una piccola struttura di attività ricettizia dotata di pochissime camere per gli ospiti (ogni regione ha i suoi limiti) svolta, in maniera occasionale o professionale, a conduzione familiare.
Sebbene il D. Lgs 79/2011, conosciuto come Codice del Turismo, abbia introdotto la figura commerciale del B&B, il rispetto degli adempimenti e delle norme in materia è demandato alla specifica normativa regionale nella quale l’attività trova svolgimento.
Il B&B si distingue, discostandosi, dall’affittacamere la quale è considerata:
- un’attività imprenditoriale, con una struttura ricettiva composta da camere ubicate in più appartamenti ammobiliati nello stesso stabile, nei quali sono forniti alloggio ed eventualmente servizi complementari, permette l’impiego di personale dipendente e/o di collaboratori;
- è soggetta all’iscrizione alla Camera di Commercio, al regime Iva e ai relativi adempimenti burocratici, contabili e fiscali; infine
- deve essere continuativa e stabile sia nel proprio alloggio che in altre strutture di proprietà;
B&B: adempimenti in fase di apertura
Posto che l’attività può essere esercitata, come esplicitato, anche da privati in forma non professionale, purché:
- Abbiano La disponibilità di una casa da adibire a tale scopo;
- Siano in possesso dei requisiti morali previsti dall’articolo 11 del r.d. n. 773/1931 (t.u.l.p.s.);
- Siano sprovvisti di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia; e
- Non abbiano riportato condanne ai sensi della legge 20 febbraio 1958 n. 75 (legge Merlin),
è necessario presentare la SCIA (Segnalazione Certificata di inizio attività) allo sportello attività produttive (SUAP) del Comune in cui si trova l’abitazione che deve coincidere con il B&B. Sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione è indicato lo Sportello Unico, di regola telematico, al quale presentare la domanda.
Alla stessa bisogna allegare:
planimetria dell’immobile;
autodichiarazione sul titolo di possesso dell’immobile;
certificati attestanti la regolarità e la messa a norma degli impianti.
Il discrimine tra B&B occasionale e professionale
Il D.Lgs. 79/2011 (Codice del turismo) chiarisce la differenza tra l’attività di B&B svolto in forma imprenditoriale da quella svolta in maniera occasionale.
Posto che l’attività di B&B consiste in una struttura ricettiva a conduzione e organizzazione familiare, gestite da privati che forniscono alloggio e prima colazione utilizzando parti della stessa unità immobiliare purché funzionalmente collegate e spazi familiari condivisi, il discrimine sta nella modalità con la quale l’attività viene svolta: quella in forma imprenditoriale è svolta in “modo professionale” al contrario di quella occasionale che è svolta in “maniera non professionale.
La tassazione
I compensi del B&B occasionale, ”derivanti dallo svolgimento occasionale dell’attività di bed and breakfast”, sono classificati redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera i), del D.P.R. 917/1986. Si considerano “redditi diversi” i redditi che non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente ovvero i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente.
Il gestore del B&B si doterà di un “bollettario” per documentare l’incasso dei singoli corrispettivi. Il reddito diverso imponibile del B&B sarà la somma delle ricevute rilasciate meno le spese inerenti e documentate.
La tassazione, al contrario, del B&B svolto in maniera professionale dipenderà dal regime iva che il soggetto adotterà e dal quale dipenderanno diversi adempimenti fiscali a seconda che sia “forfettario” ovvero ordinario/semplificato.
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