CAI – Centro Allarme Interbancaria

Sto passeggiando per Madison Avenue e vedo una bellissima cravatta esposta in una vetrina. Allora entro nel negozio. Prima che apra bocca il proprietario dice: “Oh, Tony Randall! Nel mio negozio! Per favore, un minuto solo, aspetti devo chiamare mia moglie, non ci crederà mai!”. Allora chiama la moglie e mi dice: “Ecco, per favore, saluti, le dica qualcosa, qualsiasi cosa, le parli!”. Mi adula così tanto che alla fine compro la cravatta. Non ho abbastanza contanti e cosiì gli chiedo: “Accetterebbe un assegno?”. E lui: “Avrebbe mica un documento di identità?”.
Tony Randall

 

RIFORMA DEL SISTEMA SANZIONATORIO DEGLI #ASSEGNIBANCARI E POSTALI E DELLE #CARTEDICREDITO IRREGOLARI e
DEPENALIZZAZIONE dei reati minori

Con l’emanazione del Decreto del Ministero di Giustizia numero 458/2001 e del Regolamento della Banca d’Italia del 29 gennaio 2002, attuando la normativa secondaria prevista dal Decreto Legislativo del 30 dicembre 1999 n. 507, è in funzione dal 2 Luglio 2002, presso la Banca d’Italia, l’Archivio Informatico (Centrale d’Allarme Interbancaria) degli #assegni e delle #cartedipagamento irregolari!

La funzione di tale archivio è quella di rendere più sicura la circolazione degli assegni in quanto la sua consultazione consente di acquisire informazioni sull’affidabilità di coloro che li emettono. L’accesso ai dati nominativi è consentito agli enti segnalanti, nonché ai diretti interessati o a persone da essi delegate presso gli stessi enti segnalanti o le Filiali della Banca.

Nella Centrale di Allarme Interbancaria vengono iscritti i soggetti:
– che hanno emesso assegni bancari e postali “senza autorizzazione” o “senza provvista”.
Nella fattispecie, la sanzione applicata è la “revoca di sistema”, ovvero il divieto di emettere assegni e stipulare nuove convenzioni di assegno presso le banche e le poste per 6 mesi.
– a cui sia stata revocata l’autorizzazione all’uso di carte di credito e di debito a causa del mancato pagamento delle somme relative alle operazioni effettuate.
In questa ipotesi, la conseguenza prevista è la revoca dell’autorizzazione all’utilizzo di carte di credito e di debito per 2 anni, rimane possibile ottenere il rilascio di altre nuove carte di pagamento a discrezione della banca emittente.

La revoca di sistema è una conseguenza automatica dell’iscrizione nella CAI che avviene a seguito di comunicazioni degli enti segnalanti (le banche, gli uffici postali, gli intermediari finanziari emittenti carte di pagamento, i Prefetti e l’Autorità Giudiziaria).
Determina il venir meno di ogni autorizzazione all’emissione di assegni bancari per un periodo di sei mesi e comporta l’obbligo di restituzione di quelli non ancora utilizzati. Per la durata di sei mesi, quindi, il cliente non potrà emettere assegni.
L’emissione di assegni senza autorizzazione o senza provvista consente alle banche di non effettuare alcun pagamento a fronte degli assegni eventualmente presentati per l’incasso, e le obbliga a procedere ad un’ulteriore segnalazione alla Centrale di Allarme Interbancaria (CAI).

ASSEGNO SENZA AUTORIZZAZIONE
Un assegno è emesso senza autorizzazione quando, in via generale, non c’è o si è interrotto il rapporto o la convenzione che attribuiscono al cliente l’autorizzazione a emettere assegni.
Ad esempio perché:
• il conto è stato chiuso prima dell’emissione dell’assegno;
• il conto è stato aperto (o “acceso”, come si dice tecnicamente) in assenza di convenzione di assegni;
• l’assegno è stato revocato prima dell’emissione (ad esempio perché denunciato come smarrito o sottratto);
• la banca ha revocato l’autorizzazione all’emissione;
• la banca ha già revocato l’autorizzazione all’emissione per un assegno emesso prima di quello che viene presentato per il pagamento; infine
• l’assegno è stato emesso su conto intestato a un’altra persona o per altre motivazioni che non giustifichino l’emissione di un assegno.
L’illecito si perfeziona all’atto della sua emissione e non è sanabile.

ASSEGNO SENZA PROVVISTA
È assegno “senza provvista” quando, una volta presentato per il pagamento entro il termine utile, sul conto corrente di chi lo ha emesso manchino le somme necessarie perché la banca possa eseguire l’ordine di pagamento, anche solo per una parte dell’importo.
L’emissione di un assegno privo di provvista costituisce un illecito amministrativo punito dalla legge con sanzioni amministrative e con la “revoca di sistema” (L. n. 386/90 come modificata dal D.Lgs. n. 507/99).
Le sanzioni pecuniarie variano da € 516 a € 3.099 e possono salire ulteriormente in caso di importo facciale superiore a € 10.329 o di irregolarità commessa più volte (reiterazione). L’inosservanza delle sanzioni amministrative è punita con la reclusione. Le sanzioni possono essere evitate attraverso il pagamento tardivo dell’assegno; il pagamento tardivo comprende oneri accessori che fanno aumentare il costo per l’emittente.
Ulteriore conseguenza della mancanza di provvista è rappresentata dal “protesto”, atto pubblico con il quale viene accertato il mancato pagamento dell’assegno e viene data pubblicità della mancata provvista, con conseguente perdita della reputazione da parte di chi aveva emesso l’assegno.
In aggiunta alle sanzioni pecuniarie, tenuto conto della gravità dell’illecito o dell’importo dell’assegno o degli assegni emessi, il Prefetto può infliggere altre sanzioni che comportano il divieto di emettere altri assegni bancari per un periodo non inferiore a due anni. Nei casi più gravi, l’illecito comporta anche l’applicazione, per almeno due mesi, di una o più delle seguenti sanzioni: interdizione dall’esercizio di attività professionale o imprenditoriale; interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

L’obbligo di iscrizione alla CAI è soggetto assume differente disciplina a seconda che il mancato pagamento sia dovuto a mancanza di autorizzazione o a mancanza di provvista.

Nell’ipotesi di mancanza di autorizzazione, non essendo consentita alcuna regolarizzazione tardiva dell’assegno, l’iscrizione del nominativo del traente deve essere effettuata dall’istituto trattario, senza bisogno di alcuna altra formalità, entro e non oltre il ventesimo giorno dalla presentazione al pagamento del titolo.
Nel caso di emissione di assegno senza provvista il traente può evitare la segnalazione alla CAI attraverso un pagamento tardivo.
d’Italia; i dati non nominativi (estremi degli assegni e delle carte bloccati, smarriti o rubati) sono invece liberamente accessibili.

#WalterTroisi

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