Detrazioni: Bonus mobili ed elettrodomestici

“Le vedute del Governo sull’economia possono essere riassunte in frasi molto brevi. Se si muove, tassalo. Se continua a muoversi, regolamentalo. E se smette di muoversi, sussidialo.”
Ronald Regan

 LA DETRAZIONE
Si può usufruire di una detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione. L’agevolazione è stata prorogata dalla recente legge di bilancio anche per gli acquisti che si effettueranno nel 2017, ma potrà essere richiest️️️️a solo da chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato a partire dal 1 gennaio 2016.

Invece, se l’acquisto del mobile o dell’elettrodomestico è avvenuto nel periodo compreso tra il 6 giugno 2013 e il 31 dicembre 2016, il presupposto per poter usufruire della detrazione rimane quello di aver sostenuto spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio a partire dal 26 giugno 2012 .

 QUANDO SI PUÒ AVERE
Per avere l’agevolazione è indispensabile, quindi, realizzare una ristrutturazione edilizia (e usufruire della relativa detrazione), sia su singole unità immobiliari residenziali sia su parti comuni di edifici, sempre residenziali.

“10.000 euro” importo massimo di spesa ammessa in detrazione!

Quando si effettua un intervento sulle parti condominiali (per esempio, guardiole, appartamento del portiere, lavatoi), i condomini hanno diritto alla detrazione, ciascuno per la propria quota, solo per i beni acquistati e destinati ad arredare queste parti. Il bonus non è concesso, invece, se acquistano beni per arredare il proprio immobile.

La detrazione spetta anche quando i beni acquistati sono destinati ad arredare un ambiente diverso dello stesso immobile oggetto di intervento edilizio.

ATTENZIONE!!!

Per ottenere il bonus è necessario che la data dell’inizio dei lavori di ristrutturazione preceda quella in cui si acquistano i beni.
Non è fondamentale, invece, che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’immobile. La data di avvio dei lavori può essere dimostrata da eventuali abilitazioni amministrative, dalla comunicazione preventiva all’Asl, se è obbligatoria.
Per gli interventi che non necessitano di comunicazioni o titoli abilitativi, è sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Per la detrazione sono necessari i seguenti interventi edilizi:

– manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su singoli appartamenti. I lavori di manutenzione ordinaria su singoli appartamenti (per esempio, tinteggiatura di pareti e soffitti, sostituzione di pavimenti, sostituzione di infissi esterni, rifacimento di intonaci interni) non danno diritto al bonus;
– ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza;
– restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che entro 18 mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l’immobile;
manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia su parti comuni di edifici residenziali.

 PER QUALI ACQUISTI
La detrazione spetta per:
Mobili nuovi per esempio: letti – armadi – cassettiere librerie – scrivanie – tavoli – sedie – comodini – divani poltrone – credenze, materassi – apparecchi di illuminazione

È escluso l’acquisto di porte e pavimentazioni (per esempio il parquet), tende e tendaggi e altri componenti di arredo

Elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni), come rilevabile dall’etichetta energetica. L’acquisto è comunque agevolato per gli elettrodomestici privi di etichetta, a condizione che per essi non ne sia stato ancora previsto l’obbligo.

Rientrano nei grandi elettrodomestici, per esempio: frigoriferi – congelatori – lavatrici – asciugatrici- lavastoviglie – apparecchi di cottura – stufe elettriche – forni a microonde – piastre riscaldanti elettriche – apparecchi elettrici di riscaldamento – radiatori elettrici – ventilatori elettrici – apparecchi per il condizionamento.

Tra le spese da portare in detrazione si possono includere quelle di trasporto e di montaggio dei beni

 L’IMPORTO DETRAIBILE
Indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione, la detrazione del 50% va calcolata su un importo massimo di 10.000 euro, riferito, complessivamente, alle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici). Inoltre, la detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo.

Per gli interventi di ristrutturazione iniziati nel 2016 (anche se proseguiranno nel 2017), l’importo massimo di 10.000 euro deve essere considerato al netto delle spese sostenute nello stesso anno e per le quali si è fruito della detrazione.

Il limite dei 10.000 euro riguarda la singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o la parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione.
Quindi, il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari avrà diritto più volte al beneficio.

Come ottenere il bonus

La detrazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici si ottiene indicando le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Redditi persone fisiche)

 I PAGAMENTI
Per avere la detrazione sugli acquisti di mobili e di grandi elettrodomestici occorre effettuare i pagamenti con bonifico o carta di debito o credito.

Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 7/2016, se il pagamento è disposto con bonifico bancario o postale, non è necessario utilizzare quello (soggetto a ritenuta) appositamente predisposto da banche e Poste S.p.a. per le spese di ristrutturazione edilizia.

Stesse modalità devono essere osservate per il pagamento delle spese di trasporto e montaggio dei beni.

Pagamento con carte di credito o carte di debito.

La data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta da parte del titolare (indicata nella ricevuta di transazione) e non nel giorno di addebito sul conto corrente.

 I DOCUMENTI DA CONSERVARE
– ricevuta del bonifico;
– ricevuta di avvenuta transazione (per i pagamenti con carta di credito o di debito);
– documentazione di addebito sul conto corrente;
– fatture di acquisto dei beni, riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquisiti.

#WalterTroisi

 

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