Dichiarazione dei redditi

“Avete già compilato la dichiarazione dei redditi? Io mi rivolgo sempre allo stesso commercialista, che ogni anno mi promette che, in caso di revisione contabile, mi farebbe avere una comoda cavigliera elettronica.” David Letterman

Sì, ho pagato le tasse. Ho fatto la mia rinuncia dei redditi.
Lorenzo Anelli

È il documento, 730 o modello unico,  nel quale  il contribuente autodenuncia  il proprio reddito e provvede alla liquidazione delle imposte dovute.

L’obbligo persiste per le persone fisiche titolari di p.iva  e per le persone giuridiche  sia in presenza di perdite che in assenza di redditi.

Non sono tenuti alla compilazione, in ossequio alle istruzioni ministeriali:

  • i titolari di reddito dipendente percepito da un unico soggetto;
  • i titolari di più redditi dipendenti, qualora il datore di lavoro abbia già provveduto al conguaglio fiscale, cioè a quell’operazione di ricalcolo dell’imposta dovuta sull’intero reddito di lavoro dipendente percepito nell’anno;
  • i titolari di reddito da lavoro dipendente per 365 giorni,  con reddito complessivo non superiore a € 8.000;
  • i titolari di reddito da pensione per 365 giorni, con reddito complessivo non superiore a € 7.750 (8.000 per chi ha superato i 75 anni);
  • i titolari di reddito da lavoro dipendente e reddito della casa di abitazione;
  • i titolari di solo reddito derivante dalla casa di abitazione e pertinenze;
  • i titolari di redditi da terreni e fabbricati, complessivamente inferiori a € 500,00;
  • i titolari di soli redditi di terreni e fabbricati non locati, e già soggetti all’IMU;
  • i titolari di soli redditi esenti (pensioni di invalidità, di guerra, talune borse di studio);
  • i titolari di redditi tassati alla fonte (interessi su BOT e altri titoli);
  • tutti coloro la cui imposta sia inferiore ad € 10,33 e non siano obbligati alle scritture contabili.

Come si liquidano le imposte

La somma di tutti i redditi, diversi per tipologia ed  indicati nei vari quadri di riferimento, determina il Reddito complessivo.

A questo vengono sottratti gli oneri deducibili.

La differenza è definita Reddito imponibile e su questo  si calcola l’imposta di riferimento  determinato dallo scaglione di appartenenza, in base al seguente schema, salvo eventuali modifiche previste nelle intenzioni del Legislatore:

  • fino a € 15.000  –> 23%;
  • oltre € 15.000 fino a € 28.000   –> 27%;
  • oltre € 28.000 fino a € 55.000  –> 38%;
  • oltre € 55.000 fino a € 75.000 –> 41%;
  • oltre € 75.000 –> 43%:

Il risultato si chiama Imposta lorda.

A questo risultato si sottraggono tutte  le detrazioni ed i crediti d’imposta.

Si giunge, finalmente, all’Imposta netta.

A questa voce si sottrarranno le ritenute Irpef, le quali determineranno una riduzione dell’imposta netta ovvero un credito che potrà essere utilizzato l’anno successivo o chiesto a rimborso.

Riferimenti Normativi:

  • D.P.R. 22/12/1986, n. 917;
  • L. 27/12/2006, n. 296;
  • Lgs. 21/11/2014, n. 175 e
  • L. 27/12/2017, n. 205
 
 
 
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