Se c’è sulla terra e fra tutti i nulla qualcosa da adorare, se esiste qualcosa di santo, di puro, di sublime, qualcosa che assecondi questo smisurato desiderio dell’infinito e del vago che chiamano anima, questa è l’arte.
Gustave Flaubert
Gli artisti di strada, o per meglio dire i “buskers”, negli ultimi venti anni hanno incrementato la loro offerta su tutto il territorio nazionale in maniera esponenziale. Ciò è testimoniato da migliaia di manifestazioni che, con il loro indiscusso valore artistico, richiamano un pubblico vastissimo proponendo, altresì, un nuovo modo di vivere e gestire gli spazi urbani. In seguito all’abrogazione dell’articolo 121 del TULPS, che disciplinava l’esercizio di tali attività attraverso l’iscrizione degli artisti di strada in appositi albi presso il loro comune di residenza, ogni amministrazione comunale regolamenta autonomamente tale settore.
Nel 2012, il Comune di Milano è stata proclamata, da una ricerca internazionale, la terza miglior città al mondo per arte di strada, ha approvato il più avanzato regolamento ad ora esistente in Italia, attraverso il sistema delle turnazioni, una mappatura di oltre 250 luoghi dove esibirsi e soprattutto l’introduzione della prima piattaforma online dove è possibile registrarsi, iscriversi e monitorare tutte le esibizioni in tempo reale. Numerose, tuttavia, sono le città, grandi e piccole che organizzano importanti rassegne di questo genere:
- il Ferrara Buskers Festival,
- il Sarnico Busker Festival (BG),
- il Staranzano Buskers Festival (GO),
- Castellaro Lagusello (MN),
- Mercantia di Certaldo (FI),
- Artisti in Piazza di Pennabilli (RN)
- TolfArte a Tolfa (RM),
- il Mojoca, festival artisti di strada a Moio della Civitella (SA)
- il Festival Internazionale degli Artisti da Strada del Friuli Venezia Giulia,
- la manifestazione Valnerina Itinerarte, etc. etc.
Le problematiche fiscali degli artisti di strada
Il “busker” è un artista che si esibisce in luoghi pubblici gratuitamente e richiedendo un’offerta, alla fine della propria esibizione. Semplificando si individuano spettacoli di giocoleria, musicali, clown, mimo (con le statue viventi), arte circense, cantastorie, mangia-fuochi, trampolieri. Tra le attrazioni ed i trattenimenti dello Spettacolo Viaggiante, oltre a teatri dei burattini, teatri viaggianti, giostre e circhi, è possibile ascrivere anche lo spettacolo di strada. Ciò consente di inquadrare tale tipologia di attività artistica in forma di esercizio commerciale. La complessa coordinazione fra norme di diversa natura e la disparità di trattamento fra le citate tipologie di artisti (ad esempio il mondo dello spettacolo segue proprie regole previdenziali), rende il settore “complesso” e poco uniforme. Di conseguenza gli adempimenti legali, fiscali e previdenziali, scaturenti dal tipo di attività in oggetto, sono di difficile interpretazione e, spesso, foriere di dubbi. Il reddito e la caratteristica dell’imprenditorialità dell’attività artistica sono le discriminanti in tema di autorizzazioni e licenze. Ripetendomi preventivamente, è utile precisare che, in assenza di regole univoche, la differenza di disciplina che consegue all’esercizio di un’attività occasionale o abituale non è immediatamente agevole.
Un primo distinguo attiene alla reale natura dell’attività remunerata. Nella maggior parte dei casi essa ha come oggetto una produzione di carattere artistico, in altri casi esso è frutto di un’attività artigiana, sebbene ingegnosa, afferente la produzione di manufatti, non è considerata da una parte delle giurisprudenza “produzione di opere di ingegno”. Questa ipotesi e la relativa problematica non verrà ora trattata. La seconda valutazione attiene alla determinazione ed alla tipologia della frequenza con la quale l’artista eserciti la propria attività, se in modo sporadico ed occasionale oppure abitualmente seppur non in forma esclusiva (in costanza di altre attività):
- l’ artista “occasionale” è tenuto a rilasciare una ricevuta (in bollo qualora l’importo riportato superi i € 77,46) di quanto percepito e, successivamente, ad includere quanto percepito nella propria dichiarazione dei redditi. In caso di produzione di un reddito imponibile superiore a € 5.000 in un anno solare a titolo compensi per l’attività svolta in modo occasionale, avrà anche l’obbligo del versamento dei contributi previdenziali in regime della gestione separata INPS dei lavoratori autonomi occasionali (art. 44, c. 2 del D.L. 269/03, convertito in L. 326/03) per i redditi imponibili che superino il suddetto importo.
- qualora l’attività lucrativa si trasformi in abituale, l’artista dovrà dare comunicazione dell’inizio della propria attività, attraverso una serie di adempimenti squisitamente fiscali quali:
- richiesta di rilascio di partita IVA,
- scelta del proprio regime fiscale,
- inquadramento contributivo e, successivamente,
- soggetto all’obbligo di emissione di fattura o ricevuta a seconda dell’operazione effettuata e dell’oggetto della stessa.
Tale attività, proposta attraverso l’impiego di minimi strumenti ad uso esclusivo degli artisti (DM 28.02.05), per essere esercitata necessita di una licenza comunale rilasciata ai sensi dell’ articolo 69 del T.U.L.P.S (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) dal comune dove ha sede l’impresa. La licenza qualifica gli artisti come “piccole imprese viaggianti”. L’adempimento è espletato presso i vigili urbani del proprio comune di residenza. E’ utile ricordare, a questo proposito, che il DL 31 Maggio 1998 ha assolto i richiedenti dall’obbligo di acquisire il preventivo “nulla osta” da parte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.
L’attività dello spettacolo viaggiante può essere esercitata in qualsiasi forma giuridica (società, cooperativa, associazione ecc…). Le fatture sono soggette ad un’aliquota iva del 10%. Indipendentemente dal volume di affari conseguito, rinunciando alla detrazione dell’Iva sugli acquisti, viene versato a forfait il 50% dell’IVA in entrata. Il versamento avviene in unica soluzione per le imprese con un volume di affari minimo ovvero secondo le scadenze mensili o trimestrali negli altri casi. La performance artistica non è prestazione di lavoro autonomo bensì esercizio commerciale. Il settore è esonerato dalla tassa di pubblica affissione.
Ai fini della determinazione del reddito complessivo, se la stessa dovesse essere svolta in costanza con altre attività (ad esempio lavoratore dipendente), l’artista, producendo un reddito da lavoro autonomo, art. 53 del TUIR, sommerà i due redditi e sottrarrà i costi sostenuti per determinare, semplificando, la propria base imponibile. Ai fini previdenziali, il titolare della licenza versa i contributi presso l’INPS. Gli eventuali assunti, invece, in qualità di lavoratori dello spettacolo, sono soggetti ENPALS. Il versamento previdenziale INPS è identico a quello di Artigiani e Commercianti, non è legato alle giornate lavorative ma si effettua a forfait con un versamento in diverse rate. Il versamento previdenziale è interamente detraibile ai fini del calcolo del reddito d’impresa per l’annualità successiva.
Nella teoria, chi svolge un esercizio tipicamente viaggiante (attraverso una propria richiesta del suolo pubblico e emissione di biglietti) deve di volta in volta ottenere apposita concessione dal comune nel quale intende esercitare l’attività. La licenza di esercizio viene vidimata dall’ufficio comunale preposto e vengono richieste le garanzia di sicurezza delle eventuali strutture utilizzate nello spettacolo (quando siano strutture realmente rilevanti ai fini della pubblica sicurezza). Alcune città hanno adottato regolamenti che impongono limiti e prescrizioni all’esercizio libero dello spettacolo viaggiante, determinandone i luoghi, gli orari, le turnazioni ecc… Nella pratica accade in maniera differente. L’attività dello spettacolo di strada, classicamente, differisce da quella delle altre imprese dello spettacolo viaggiante in quanto è svolta “per committenza”. Spesso, quindi, sono gli stessi comuni, oppure enti organizzatori che agiscono in loro vece o con il loro avvallo nell’ambito di iniziative già autorizzate, a commissionare lo spettacolo agli artisti di strada. Naturalmente, in questo caso, la richiesta di suolo pubblico e gli altri adempimenti non sono necessari. Elemento integrativo, in merito ad autorizzazioni e licenze, di questa analisi è riservata ai “piccoli trattenimenti” tenuti negli esercizi pubblici. Con l’art. 13 del DL 9 febbraio 2012, n. 5 (“decreto sulle semplificazioni”), convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35, non è più richiesta alcuna autorizzazione amministrativa né di TULPS per lo svolgimento purché non assumano valenza imprenditoriale (nel qual caso si tratterebbe di attività di spettacolo e trattenimento pubblico). Viceversa, ove gli spettacoli pubblici assumano le caratteristiche dell’imprenditorialità è necessaria la licenza ex art. 68 T.U.L.PS. Discorso a parte meritano le Giostre ed i Circhi i quali sono sottoposti al controllo delle commissioni provinciali di vigilanza che verificano l’omologazione e il corretto montaggio delle attrazioni degli stessi.
Ho volutamente tralasciato l’argomento, sebbene contiguo, dei lavoratori dello spettacolo.
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