„Il mutuo è contratto di pura beneficeuza e di sincerissirua amicizia: è dunque un beneficio. Ora i beneficj non si apprezzano, ne si danno ad interesse. Chi adunque esige usura del puro mutuo, distrugge la natura del beneficio; converte l’amicizia e l’umanità in mercanzia, e per sì fatto modo si studia di sbarbicarla da’ cuori umani. Questo è contro il sistema del genere umano, e con ciò contro la legge naturale. Se Platone, Aristotele, Catone, Varrone insegnavano questo, essi avevano senza dubbio nessuno la ragione dal canto loro.“
Antonio Genovesi
“Se pensi che a nessuno interessi se sei vivo, prova a saltare il pagamento di un paio di rate dell’auto.”
Giuridicamente noto come contratto di mutuo, è consentito (Corte di Cassazione, sentenza n. 2404 del 2010) se si tratta di erogazione occasionale e non venga svolta nei confronti del pubblico in modo continuativo e abituale.
È preferibile dare forma scritta al prestito di una somma di denaro per svariati motivi. Ne elenco qualcuno:
1 – conferisce la corretta solennità ai patti tra chi eroga e chi riceve denaro, stabilendone modi (in unica soluzione o a rate, interessi, rivalutazione ecc.) e tempi di restituzione ed eventuali garanzie;
2 – attesta le condizioni nel caso in cui chi deve restituire i soldi non lo faccia.
3 – l’Agenzia delle Entrate, avendo accesso ai nostri conti correnti, potrebbe interpretare l’operazione come presunzione legale considerando la somma ricevuta o concessa in prestito come reddito non dichiarato, vale a dire “nero”,
CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO DI PRESTITO
Le caratteristiche che deve avere il “contratto di mutuo” ex art. 1813 cod. civ. sono:
- gli estremi dei contraenti (nome, data di nascita, codice fiscale), le modalità e le scadenze della restituzione, la causale del prestito, le eventuali penali in caso di ritardo, gli interessi sulla somma erogata se dovuti;
- deve essere firmato da ogni singolo contraente in ogni pagina e in calce;
- deve avere la “data certa”. Il modo più semplice per ottenerla è quello di andare in posta e farsi apporre il timbro con la data in ogni foglio del contratto.
EFFETTI FISCALI DEL PRESTITO
– Interessi attivi
Alla somma concessa in prestito le parti possono decidere di applicare o meno gli interessi. Va ricordato che, se sono previsti gli interessi, chi li percepisce deve dichiararli nella dichiarazione dei redditi (Modello UNICO, Persone fisiche – Quadro RL 2).
– Interessi passivi
Per chi paga gli interessi, non c’è la possibilità di detrarre gli interessi passivi dall’Irpef. Tale facoltà è prevista solo nel caso di prestiti concessi dagli istituti finanziari o banche.
– Imposte indirette
In caso di registrazione dei contratti di prestito sono previste:
– l’imposta di bollo pari a € 16,00 ogni quattro facciate del contratto di prestito;
– l’imposta di registro pari al 3% sull’importo del prestito erogato, da pagarsi entro 20 giorni dalla stipulazione del contratto. In caso di prestito fruttifero va calcolata sulla somma erogata maggiorata degli interessi.
Se vengono concesse delle garanzie, deve essere inoltre pagata:
– l’imposta di registro pari allo 0,50% sull’importo ipoteca o fidejussione;
– l’imposta ipotecaria pari al 2% sul valore dell’ipoteca.
REGISTRAZIONE
Per la normativa italiana, la registrazione del contratto è obbligatoria solo se il contratto è redatto in forma di “scrittura privata” o “contratto”.
La registrazione non è obbligatoria se il contratto è compilato nella forma “per corrispondenza”, che consiste in un atto scritto nella forma epistolare che viene spedito all’altro contraente. Chi lo riceve, perfeziona il contratto ricopiandolo integralmente, firmandolo e rispedendolo al mittente.
In tale ipotesi, la registrazione (con la stessa tassazione del 3% sull’importo prestato) diverrà obbligatoria solo in caso d’uso: nel caso di deposito in una cancelleria giudiziaria per attività amministrative, oppure negli uffici della pubblica amministrazione o di enti pubblici territoriali o loro organi di controllo.
Non si deve pagare la registrazione se il deposito del contratto deve avvenire per adempiere un obbligo nei confronti delle suddette amministrazioni, o sia obbligatorio per legge o regolamento.
ULTIME AVVERTENZE
– il rispetto delle norme sull’antiriciclaggio che prevede l’uso dei contanti fino alla soglia di 1.000 euro, oltre tale limite i soldi devono necessariamente essere trasferiti tramite assegno o bonifico, pena l’applicazione di una sanzione amministrativa che va da 1% a 40% dell’importo trasferito;
– la causale da usare per trasferite la somma mediante bonifico è prestito infruttifero ovvero fruttifero
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