Il patent box è un vantaggio fiscale concesso dall’Agenzia delle Entrate su domanda del contribuente laddove siano rispettate le caratteristiche previste per i beni immateriali, il nesso con il bene stesso e il reddito agevolabile, i requisiti per i soggetti beneficiari.
Consiste nell’esclusione dall’imposizione fiscale del 30% del reddito derivante dall’utilizzo diretto o indiretto dei beni immateriali per il 2015, quota che aumenta al 40% nel 2016, per arrivare al 50% a partire dal 2017.
L’obiettivo che il Ministero per lo Sviluppo Economico ha inteso perseguire è sostenere la competitività delle imprese fornendo un nuovo istituto che consenta loro di reggere alla globalizzazione dell’economia mondiale.
Il DM del 30 Luglio 2015 “Patent Box”, emesso di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze “reca le disposizioni di attuazione dell’articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (“Legge di stabilità”), come modificato dal decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3 (Investment Compact), convertito con legge 24 marzo 2015, n. 33, concernente il regime opzionale di tassazione per i redditi derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno, da brevetti industriali, da marchi, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili”.
Spetta al soggetto beneficiario scegliere se accedere a tale regime “opzionale”.
Ha una durata di 5 periodi di imposta, è irrevocabile e rinnovabile, si applica al singolo bene immateriale, può essere esteso anche ad altri beni ed ogni richiesta ha una durata indipendente.
L’agevolazione vale sia ai fini IRES ed IRAP
La quota soggetta ad agevolazione fiscale è calcolata in base al rapporto tra i costi sostenuti per lo sviluppo, per il mantenimento e accrescimento del bene immateriale ed i costi complessivi, tale risultato deve quindi essere moltiplicato per il reddito generato dal prodotto immateriale.
Alla quota di reddito “agevolabile”, dal 2017, verrà applicato il 50%.
Ai fini dell’applicazione dei benefici previsti dai commi da 3 ad 11, i marchi di impresa si intendono funzionalmente equivalenti ai brevetti quando il loro mantenimento, accrescimento o sviluppo richiede il sostenimento di spese per attività di ricerca e sviluppo, a condizione che sussista il c.d. nexus approach ;
La norma non richiede necessariamente la registrazione del bene immateriale , pur dovendosi trattare di beni per cui le leggi vigenti prevedono “potenzialmente” la protezione e fermo restante l’obbligo del contribuente di segnalare all’Ufficio qualsiasi evento che possa portare alla mancata registrazione del marchio.
La circolare specifica che per i beni come il Software, il Know How e i Disegni e Modelli, la prova dell’originalità del software, della tutelabilità giuridica del know how e di alcuni disegni e modelli viene data la possibilità di certificarla con una dichiarazione del contribuente
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