Il titolare del servizio di pagamento digitale e di trasferimento di denaro tramite Internet, denominato PayPal (PagaAmico), è soggetto a specifici obblighi fiscali, non sempre senza perplessità.
L’argomento verrà trattato seguendo un canovaccio logico deduttivo, includendo i riferimenti legislativi con lo specifico fine di delineare un corretto ed adeguato comportamento fiscale
“C’è chi fa debiti per necessità, chi per leggerezza, chi per vizio. Solo il primo, di solito, li paga.” R. Gervaso
Indice
– La natura tecnico giuridico dello strumento finanziario;
– La legislazione vigente;
– Gli obblighi fiscali
– I controlli dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza (evasione fiscale ed autoriciclaggio);
– Sanzioni, infine
– La dichiarazione ISEE
La natura tecnico giuridico dello strumento finanziario
Lo strumento in oggetto nasce con l’obiettivo di semplificare i pagamenti che avvengono online. Le perplessità sulla natura tecnico giuridico dello stesso si basano sul fatto che:
– il conto/servizio PayPal si interfaccia con una carta di credito o un conto corrente bancario per molte delle sue preciue funzioni;
– la definizione che dà di se la PayPal (Europe) S.àr.l. et Cie, S.C.A., sul proprio sito, ”opera legalmente in Lussemburgo in qualità di banca,
– l’assenza puntuale di una definizione legislativa del prodotto stesso, per ultimo
– il mancato pronunciamento sul punto dell’Agenzia delle Entrate.
Da qui le opinioni contrastanti:
Secondo alcuni, PayPal andrebbe trattato alla stregua di un comune conto corrente estero in quanto consente di effettuare e ricevere pagamenti, di trasferire soldi in qualsiasi parte del mondo o di conservarli in deposito, pur rimanendo gli stessi nella disponibilità giuridica e materiale del titolare.
AL contrario, il Ministero del Lavoro, nel rispondere ad un contribuente che chiedeva se il conto PayPal deve essere inserito nella Dichiarazione Sostituiva Unica (DSU) , ha precisato che il servizio è solo un metodo di pagamento; al pari secondi gli esperti del Sole 24 Ore, sebbene non siano soggetti legislativi e istituzionali, il conto PayPal non è un comune conto corrente: esso si qualifica come piattaforma on line di trasferimento di denaro, da e/o a favore dell’interessato, finalizzata in prevalenza alla transazione di beni e servizi tramite circuiti abilitati e sebbene operi come un conto corrente, sotto l’aspetto giuridico non va confuso con esso in quanto non comporta obblighi, oneri o canoni.
La loro conclusione è la seguente.: pur essendo collegata al proprio conto corrente ordinario o alla propria carta di credito e, nonostante la sede legale della società sia estera (Lussemburgo), l’utilizzo della stessa non configura alcun trasferimento di fondi all’estero.
La legislazione vigente
La legislazione vigente, non dà definizione puntuale del conto/servizio PayPal, come d’altronde non ne dà sul commercio elettronico, sulle valute digitali sulle e-mail o sui messaggi whatsapp, sebbene esistano riferimenti legislativi che aiutino a tutelare i messaggi wa o le e-mail al pari della posta ordinaria, ad assimilare alcuni asset digitali alle valute estere, pur in assenza di territorialità, infine a tutelare il commercio elettronico comparandolo alla vendita per corrispondenza.
Ad ogni buon conto i riferimenti legislativi in soccorso sono vari, tra questi:
l’art. 2, della L. 186/2014 Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero nonché per il potenziamento della lotta all’evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio, dispone quanto segue: Le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate ai sensi dell’Art. 5 del TUIR, DPR 917/1986, residenti in Italia che, nel periodo d’imposta, detengono investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi.
l’art. 134 del D.L. 34/2020 (decreto rilancio), intitolato Modifiche alla disciplina dell’Imposta sul Valore delle attività Finanziarie detenute all’Estero per i soggetti diversi dalle persone fisiche, con decorrenza dal giorno 1 gennaio 2020, modifica la disciplina dell’IVAFE (Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie detenute all’Estero), l’imposta dovuta da coloro che detengono attività finanziarie all’estero, allargandone il perimetro di applicazione anche agli enti non commerciali (in precedenza era una imposta a cui erano sottoposte le sole persone fisiche), per i quali l’imposta dovuta è stata allineata all’imposta di bollo prevista per analoghi strumenti collocati in Italia: nello specifico, una imposta fissa di euro 100 per i conti correnti e i libretti di risparmio e lo 0,2% per gli altri prodotti finanziari, fino ad un massimo di 14.000 euro.
Dal tenore dei titoli degli articoli in esame e del contenuto degli stessi appaio ovvi gli obiettivi del legislatore:
- Individuare la presenza di attività finanziarie detenute all’estero, nello specifico provenienza e destinazione,
- Scoprire movimentazioni anomale, sospette, illecite ed illegali;
- la determinazione di specifici requisiti quantitativi al fine di effettuare puntuali prelievi fiscali infine, naturalmente non per ultimo
- Intercettare i capitali sottratti al fisco, i proventi da attività illecite e le attività di riciclaggio.
Gli obblighi fiscali
Per quanti sostengano l’assimilazione del servizio PayPal ad un conto corrente estero, e, come tale, potenzialmente soggetto agli obblighi di monitoraggio fiscale e di liquidazione dell’imposta IVAFE. l’effettivo obbligo nascerà in base alle consistenze, come di seguito specificato:
se per un solo giorno dell’anno il conto presenterà un saldo positivo di 15.000 euro, il quadro RW dovrà essere compitalo ai fini del monitoraggio fiscale, se la giacenza media annua del conto supererà la cifra di 5.000 euro, sarà necessario sia compilare il quadro RW ai fini della liquidazione dell’IVAFE in misura fissa, di 34,20 € e procedere con il suo versamento che ottemperare al monitoraggio fiscale (compilazione del quadro RW).
Appare pacifico l’ipotesi, estendendo il discorso alle attività detenute all’estero o assimilate alle valute estere, che un’attività finanziaria possa essere esposta sul quadro RW solo ai fini del monitoraggio fiscale senza la previsione della liquidazione dell’IVAFE o per entrambe le finalità.
I conti correnti esteri che restano al di sotto di tali soglie non vanno denunciati.
DI opinione contrastante gli esperti del Sole 24 Ore, al pari della più autorevole precisazione del Ministero del lavoro, per i quali non sussiste alcun monitoraggio fiscale sul conto PayPal, in virtù della natura di mera piattaforma on line, né si è tenuti a compilare il quadro RW del modello Redditi Pf. Il contribuente dovrebbe quindi ritenersi esonerato dall’obbligo di denunciare il conto PayPal come invece per qualsiasi altro conto all’estero.
Di seguito la risposta data al lettore della testata giornalistica:
“È opportuno evidenziare che, in via generale, l’obbligo di monitoraggio mediante il quadro RW (modello Redditi persone fisiche) non sussiste per i depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta non sia superiore a 15mila euro (articolo 2, legge 186/2014). Resta fermo l’obbligo di compilazione del quadro, laddove sia dovuta l’Ivafe (imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero) in relazione a un valore medio di giacenza superiore a 5mila euro.
La non meglio definita natura tecnico–giuridica del sistema PayPal, che – salvo auspicabili interventi interpretativi formali, soprattutto di natura reddituale (che, diversamente da quanto avvenuto per i bitcoin, non ancora vengono riscontrati) – si qualifica come piattaforma on line di trasferimento di denaro, da e/o a favore dell’interessato, finalizzata in prevalenza alla transazione di beni e servizi tramite circuiti abilitati.
Di fatto, PayPal opera come un conto corrente, sebbene giuridicamente non dovrebbe essere confuso con esso, non comportando obblighi, oneri o canoni, con anche la possibilità di pagare utenze, essendo associato preventivamente a un conto corrente ordinario oppure a una carta di credito.
Pertanto, è da ritenere che nessuna implicazione possa sussistere circa il monitoraggio, mediante il quadro RW del modello Redditi Pf, delle disponibilità vincolate ai servizi offerti dalla piattaforma, la cui possibile “ubicazione” extraterritoriale del gestore non obbligherebbe il fruitore del servizio ai citati adempimenti.”
I controlli dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza (evasione fiscale ed autoriciclaggio)
Una tematica trascurata ma evidentemente rilevante o che può assumere tale carattere attiene alle «presunzioni».
In presenza di movimentazioni o depositi contrastanti con le informazioni contenute nella dichiarazione dei redditi, non è esclusa l’ipotesi dell’avvio di un accertamento fiscale che inizia con l’invito dell’ufficio delle imposte a fornire chiarimenti e giustificazioni, (lettera di compliance). Se confermate, queste verranno riprese a tassazione con l’irrogazione di sanzioni ed interessi.
Se i giustificativi riescano a dimostrare che tali importi non rientrino in attività tassabili, rimane l’applicazione delle sanzioni, in ragione delle consistenze, per l’omessa compilazione del quadro RW e del calcolo IVAFE.
La finalità dell’accertamento fiscale non è solo la ripresa a tassazione di redditi sottratti al fisco ma anche l’individuazione dei proventi derivanti da attività illecite nonché delle attività di riciclaggio. Per questi motivi tali iniziative non sono prerogative della sola Agenzia delle Entrate ma anche della Guardia di Finanza laddove le attività di controllo configurino profili penali
Sanzioni
La corretta compilazione del quadro RW è elemento indispensabile per la puntuale determinazione degli importi previsti sia ai fini Ivie Imposta sugli investimenti immobiliari all’estero) che Ivafe.
La mancata compilazione del quadro RW e la mancata valorizzazione dei valori delle attività costituiscono l’elemento di riferimento per l’applicazione di eventuali sanzioni nel caso in cui venga rilevata una compilazione del quadro RW non corretta.
Ad oggi, la sanzione applicabile per l’omessa dichiarazione di investimenti e attività detenute all’estero viene ora fissata nella seguente misura:
Sanzione compresa tra il 3 e il 15% dell’ammontare degli importi non dichiarati (articolo 5, comma 2 – Sanzioni , DL n 167/90 –Rilevazione ai fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l’estero di denaro, titoli e valori. )
laddove i predetti investimenti e attività siano stati detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, la misura della predetta sanzione è aumentata nella seguente misura:
Sanzione compresa tra il 6 e il 30% degli importi non dichiarati DL n 78/09 (“Provvedimenti anticrisi) articolo 12, comma 2 (Contrasto ai paradisi fiscali).
La dichiarazione ISEE
“Alla domanda di un contribuente che chiedeva se ai fini della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) bisogna inserire il conto PayPal, il Ministero del Lavoro ha risposto di no, precisando, inoltre, che PayPal è solo un metodo di pagamento.
Quindi, il conto PayPal non deve essere considerato nel calcolo del valore ai fini ISEE, in quanto è un conto virtuale online e non rientra nei conti reali.
Diversa, invece, è la carta PayPal, che è assimilabile ad un conto corrente bancario. Infatti, è munita di un IBAN, quindi, come tutte le carte che predispongono l’IBAN devono essere dichiarate nell’ISEE.
La situazione del conto PayPal cambia sotto il profilo fiscale, che come anche altri strumenti di natura finanziaria all’estero, sono tenuti ad indicarli nella dichiarazione dei redditi annuale.
In questo caso, il quadro della dichiarazione da compilare è il “quadro RW” da parte di persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali residenti in Italia (Legge 186/2014 art. 2)”
Sitografia
Fisco e tasse – Autore Salvo Carollo
La legge è uguale per tutti- Autore Angelo Greco
Sole 24 Ore – Autore Alfredo Calvano
Fiscomania – Autore Federico Migliorini
E-mail – Richiesta di informazioni Tutela Fiscale del Contribuente
#WalterTroisi
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