“Tutto quello che ho, l’ho ereditato. Ha fatto tutto mio nonno. Devo tutto al diritto di proprietà e al diritto di successione, io vi ho aggiunto il dovere della responsabilità.” G. Agnelli
Affrontare il decesso di una persona cara richiede una inimmaginabile, da un punto di vista affettivo, ed una certa “presenza” per affrontare nel migliore dei modi gli adempimenti che si presenteranno.
Tra i tanti la Successione, che genera effetti e obblighi di carattere fiscale in capo agli eredi.
In questa sede vengono trattati i primi passi che gli eredi sono chiamati a sostenere, altri aspetti come la #rinuncia all’eredità, il #pattodifamiglia, le #donazioni indirette verranno successivamente osservati.
Da un punto di vista pragmatico, in seguito ad un decesso è necessario:
a) Acquisire fin da subito informazioni sulla devoluzione della successione, vale a dire accertare se la successione, nel caso concreto, sarà regolata dalla legge (perché il defunto non ha lasciato testamento).
b) Verificare se il defunto ha lasciato un testamento.
Nel caso si trovi un testamento olografo, lo si deve portare ad un notaio perché provveda alla sua pubblicazione. Analogamente dovrà essere contattato il notaio ove si sia a conoscenza dell’esistenza di un testamento pubblico ovvero dell’esistenza di un testamento olografo affidato al notaio in deposito fiduciario.
c) Rivolgersi all’Archivio Notarile (per effettuare una ricerca nel Registro Generale dei Testamenti) o al Consiglio Notarile (per una pronta verifica fra tutti i notai del distretto), nel caso in cui non si sappia dell’esistenza o meno di un testamento.
d) Ricostruire un quadro completo del patrimonio del defunto, per predisporre correttamente la dichiarazione di successione ai fini fiscali.
Il procedimento per la S. inizia, quindi, con la ricerca del testamento, e la sua pubblicazione davanti al notaio. Il testamento ci dice chi sono gli eredi e cosa va a ciascuno di essi, ma può essere impugnato se non rispetta le regole dettate dalla legge.
Se non c’è un testamento, gli eredi sono i congiunti più prossimi, secondo le indicazioni della legge. Tutti i beni ereditari devono essere indicati nella dichiarazione di successione, da presentare all’agenzia delle entrate per determinare se e quante tasse devono essere pagate. Occorre quindi raccogliere i dati degli immobili intestati al defunto, e chiedere alla banca le informazioni sul conto corrente e gli altri investimenti, che resteranno bloccati fino a che sarà presentata la dichiarazione di successione. La banca può chiedere la prova della presentazione della dichiarazione di successione ovvero un atto notorio nel quale due persone estranee dichiarano davanti al notaio chi sono gli eredi. Infine, per i beni immobili, occorre la voltura catastale perché siano intestati a nome degli eredi.
Le norme del codice civile stabiliscono chi sono gli eredi e come deve essere divisa l’eredità, in base al rapporto di parentela e alla volontà espressa nel testamento. Le norme fiscali prevedono invece le tasse che gli eredi devono pagare al momento della successione.
Sono obbligati a presentare la dichiarazione di successione:
• gli eredi e i legatari, ovvero i loro rappresentanti legali
• gli immessi nel possesso dei beni, in caso di assenza del defunto o di dichiarazione di morte presunta
• gli amministratori dell’eredità
• i curatori delle eredità giacenti
• gli esecutori testamentari
• i trust.
Se più persone sono obbligate alla presentazione della dichiarazione è sufficiente presentarne una. L’obbligo grava anche sui chiamati all’eredità che non abbiano ancora accettato né rinunziato, sui loro legali rappresentanti e sugli esecutori testamentari. E’ comunque sufficiente che la dichiarazione sia sottoscritta da uno qualsiasi dei soggetti obbligati.
Non c’è obbligo di dichiarazione se l’eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l’attivo ereditario ha un valore non superiore a 25.823 euro e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari. Queste condizioni possono venire a mancare per effetto di sopravvenienze ereditarie.
Per presentare la dichiarazione di successione è necessario compilare l’apposito modulo predisposto dall’Agenzia delle Entrate disponibile presso gli uffici territoriali e successivamente presentarlo all’ufficio nella cui circoscrizione era fissata l’ultima residenza del defunto.
Se il defunto non aveva la residenza in Italia, la denuncia di successione deve essere presentata all’ufficio dell’Agenzia nella cui circoscrizione era stata fissata l’ultima residenza italiana.
Se non si è a conoscenza di quest’ultima, la denuncia va presentata all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate di “ROMA 6”, in Via Canton 20 – CAP 00144 Roma.
Entro 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione di successione è necessario presentare la richiesta di voltura degli immobili agli uffici dell’Agenzia del Territorio.
I dati richiesti nella dichiarazione, per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte nonché per l’esecuzione degli adempimenti collegati, devono essere indicati obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni. Tali dati sono quelli anagrafici, quelli necessari per determinare l’imponibile e l’imposta, la firma e quelli necessari ad assolvere gli eventuali adempimenti collegati.
COME VERSARE LE IMPOSTE
L’imposta di successione non deve essere pagata immediatamente, ma solo quando viene liquidata dall’Agenzia delle Entrate, dopo la presentazione della dichiarazione, con un avviso notificato ai contribuenti. Il pagamento deve avvenire nei 60 giorni successivi alla richiesta. Tutti gli eredi sono responsabili in solido per il pagamento dell’intera imposta dovuta da essi e dai legatari, mentre questi ultimi rispondono solo della quota di loro competenza.
Quando nell’eredità sono compresi beni immobili, i contribuenti sono invece tenuti a liquidare direttamente e immediatamente, prima ancora di presentare all’Ufficio la dichiarazione di successione, l’imposta ipotecaria, l’imposta catastale, l’imposta di bollo, le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali (per esempio, i tributi per certificati, copie ed estratti degli atti e degli elaborati catastali). Per il versamento di tali tributi va utilizzato il modello F23. Il pagamento delle imposte autoliquidate deve pertanto essere effettuato entro un anno dalla morte.
Alla dichiarazione di successione:
• deve essere allegato un prospetto che illustra l’autoliquidazione delle imposte, e in essa occorre citare gli estremi del versamento eseguito. Il modello (Modulo 4 “Dichiarazione di successione”) è composto da più quadri, contrassegnati da una lettera e da un titolo, nei quali vanno indicati gli eredi e i legatari, l’attivo ereditario (costituito da immobili e diritti reali immobiliari, azioni, titoli, quote di partecipazione non quotate in borsa né negoziate al mercato ristretto, aziende, altri beni, beni trasferiti a titolo oneroso negli ultimi sei mesi dal defunto ed eventuali detrazioni), le donazioni e le liberalità effettuate dal defunto e le passività. L’ultima parte è, invece, riservata all’ufficio;
• devono essere indicati i dati anagrafici del defunto e degli eredi e legatari, specificando l’eventuale rapporto di parentela con il defunto;
• deve inoltre essere riportata la descrizione analitica di tutti i beni e diritti soggetti all’imposta, con il relativo valore. Devono dunque essere indicati i beni immobili che erano di proprietà del defunto, le aziende, le partecipazioni in società di qualsiasi genere, i conti correnti bancari e tutti gli investimenti finanziari, con la sola eccezione dei titoli di Stato o equiparati. Per quanto riguarda i conti correnti bancari e gli investimenti finanziari è quindi necessario chiedere alle banche o agli intermediari finanziari con cui il defunto intratteneva rapporti di comunicare per iscritto la situazione al momento della morte, specificando il saldo dei conti e il valore dei titoli o dei fondi di investimento. I conti correnti, i titoli e i rapporti cointestati tra il defunto e altre persone si considerano ripartiti in quote uguali tra loro, salvo prova contraria. Quindi, in caso di cointestazione tra il defunto e un altro soggetto, il valore da indicare nella successione è pari alla metà. Per evitare comportamenti elusivi la legge prevede che nel saldo dei conti correnti bancari non si tenga conto degli addebiti dipendenti da assegni presentati al pagamento nei tre giorni precedenti la data della morte. Si può dunque tenere conto solo degli addebiti derivanti da assegni presentati per il pagamento almeno quattro giorni prima della morte, indipendentemente dalla data di emissione. Si considerano sempre compresi nell’attivo ereditario denaro, gioielli e mobili per un importo pari al dieci per cento dell’asse ereditario, a meno che risulti un importo inferiore dall’inventario analitico redatto a norma di legge (da un notaio o dal cancelliere del tribunale);
• devono essere indicate anche le passività deducibili, specificando i documenti che le dimostrano;
• devono infine essere indicati gli estremi del pagamento dell’imposta ipotecaria, dell’imposta catastale, dell’imposta di bollo e delle tasse ipotecarie.
Alla dichiarazione di successione devono essere allegati:
a) il certificato di morte del defunto;
b) le autocertificazioni di stato di famiglia degli eredi e legatari che sono in rapporto di parentela o affinità con il defunto;
c) le visure catastali degli immobili;
d) il prospetto di liquidazione dell’imposta ipotecaria, dell’imposta catastale, dell’imposta di bollo e delle tasse ipotecarie (la quietanza del pagamento non deve essere allegata, ma conservata dagli eredi);
e) la copia autentica dell’ultimo bilancio delle società le cui partecipazioni sono cadute in successione;
f) i documenti di prova delle passività deducibili;
g) la copia autentica del verbale di pubblicazione del testamento, se presente;
h) la copia autentica della dichiarazione di rinuncia all’eredità, se presente;
i) l’inventario, se è stato redatto in conformità alla legge.
Fonti internet: sito dell’agenzia delle entrate, sito del Notaio Tonalini e sito dei Notai di Bologna
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