Perché l’imposta sul valore aggiunto possa essere applicata devono sussistere tre presupposti detti oggettivo, soggettivo e territoriale. Il presupposto oggettivo è che si realizzino cessioni di beni o prestazioni di servizi. Quello soggettivo è che queste cessioni e prestazioni siano effettuate da soggetti che svolgono abitualmente attività di impresa o di lavoro autonomo. Il presupposto territoriale è che queste operazioni avvengano all’interno del territorio dello Stato.
Le operazioni escluse sono quelle a cui manca uno dei presupposti fondamentali.
Le operazioni esenti sono quelle per cui, pur esistendo tutti i presupposti appena indicati, la legge prevede che su quelle l’imposta non venga pagata. Sono ad esempio le prestazioni sanitarie, quelle didattiche ed educative e altre prestazioni di utilità sociale. E i servizi di credito, quelli finanziari e quelli assicurativi.